lunedì 10 dicembre 2012

INTERPELLANZA: CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PAVIA A SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE A GESTIONE NON PUBBLICA

Al Sindaco del Comune di Pavia


CONSIDERATA:

      La recente assegnazione di un contributo comunale pari a 50.000 € a cinque scuole d’infanzia paritarie a gestione non comunale operanti sul territorio della città di Pavia


VISTE:

          la Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19  ‘Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia’ sulla base della quale l’Amministrazione ha giustificato l’elargizione di tale contributo e di cui riportiamo alcuni estratti.
·            Articolo 7 punto 3:
La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

·            Articolo 6 (Ruolo delle province e dei comuni)
Il punto 1 di tale articolo sancisce quali siano i compiti specifici di province e comuni in materia di istruzione, tra i quali non è contemplata la facoltà di intervenire con supporti finanziari integrativi a istituti paritari, e determina inoltre al punto 2
La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.

          la  Determinazione Dirigenziale N° 145 / 09 del 26/11/2012 con cui è stato assegnato tale contributo sulla base delle seguenti considerazioni riguardanti le sopra citate scuole d’infanzia

la scuola d’infanzia svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro:

che è aperta ai bambini in età prescolare, accogliendo indistintamente i bambini, d’ambo i sessi, compresi i bambini diversamente abili;

che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;



SI
CHIEDE:


          in base a quali valutazioni l’Amministrazione Comunale ritiene legittima l’erogazione del contributo sopra citato sulla base all’articolo 7 ter della Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19  il quale prevede che la Regione sia l’unico ente preposto a questa funzione

          se specifici atti negoziali siano intercorsi tra il Comune di Pavia e la Giunta Regionale che abbiano permesso l’ampliamento degli ambiti di intervento che spettano al Comune di Pavia come previsto dall’articolo 6 punto 2 della sopra citata legge

          se questa Amministrazione ha svolto un’attività di monitoraggio sul funzionamento di tutte le scuole paritarie a gestione non comunale presenti sul territorio, sia in merito al livello del servizio educativo ivi elargito, sia sulla capacità di accoglienza di bambini diversamente abili. Se tale operazione è stata svolta, chiediamo di prendere visione della relativa documentazione.




Guido Giuliani , Davide Ottini

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