Al
Sindaco del Comune di Pavia
CONSIDERATA:
□
La recente assegnazione di un contributo comunale pari a
50.000 € a cinque scuole d’infanzia paritarie a gestione non comunale operanti
sul territorio della città di Pavia
VISTE:
□
la
Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19
‘Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia’ sulla base della quale l’Amministrazione ha giustificato
l’elargizione di tale contributo e di cui riportiamo alcuni estratti.
·
Articolo
7 punto 3:
La Regione, in
conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione
sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di
lucro, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario
integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di
contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al
fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
·
Articolo 6 (Ruolo
delle province e dei comuni)
Il punto 1
di tale articolo sancisce quali siano i compiti specifici di province e comuni
in materia di istruzione, tra i quali non è contemplata la facoltà di
intervenire con supporti
finanziari integrativi a istituti paritari, e determina inoltre al punto 2
La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità,
acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8
della l.r. 22/2006, attribuisce
agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in
modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi
territori.
□
la Determinazione
Dirigenziale N° 145 / 09 del 26/11/2012 con cui è stato assegnato tale
contributo sulla base delle seguenti considerazioni riguardanti le sopra citate
scuole d’infanzia
la scuola d’infanzia svolge una pubblica funzione di carattere educativo
e sociale, senza scopo di lucro:
che è aperta ai bambini in età prescolare, accogliendo indistintamente i
bambini, d’ambo i sessi, compresi i bambini diversamente abili;
che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la
parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali,
funzionanti nel territorio;
SI CHIEDE:
□
in
base a quali valutazioni l’Amministrazione Comunale ritiene legittima
l’erogazione del contributo sopra citato sulla base all’articolo 7 ter della
Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19 il
quale prevede che la Regione sia l’unico ente preposto a questa funzione
□
se specifici atti negoziali siano intercorsi tra il Comune di
Pavia e la Giunta Regionale che abbiano permesso l’ampliamento degli ambiti di
intervento che spettano al Comune di Pavia come previsto dall’articolo 6 punto
2 della sopra citata legge
□
se
questa Amministrazione ha svolto un’attività di monitoraggio sul funzionamento di
tutte le scuole paritarie a gestione non comunale presenti sul territorio, sia
in merito al livello del servizio educativo ivi elargito, sia sulla capacità di
accoglienza di bambini diversamente abili. Se tale operazione è stata svolta,
chiediamo di prendere visione della relativa documentazione.
Guido Giuliani , Davide Ottini